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Le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione

Tipologie di ristrutturazione, interventi detraibili, requisiti, documentazioni e consigli.

La legge finanziaria del 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre del 2012 il termine per usufruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Possono usufruire dell'agevolazione fiscale quelle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.

Interventi detraibili
Tale facilitazione è ammessa per interventi di manutenzione straordinaria, per opere di restauro e risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia per le singole unità immobiliari. E' consentita anche la manutenzione ordinaria solo se riguarda specifiche parti comuni di edifici residenziali.

  • la progettazione, acquisto materiali, esecuzioni lavori;
  • la relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
  • l'esecuzione di perizie e sopralluoghi;
  • gli oneri di urbanizzazioni;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e inizio lavori;
  • eventuali costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Misura della detrazione e soggetti
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 48,000€ da suddividere in dieci anni. Tale cifra è da riferirsi alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Solo per le persone che alla data del 31 dicembre 2010 hanno compiuto 75 o 80 anni di età, e iniziato i lavori di ristrutturazione nello stesso anno, possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali dello stesso importo. La detrazione vale non solo per i proprietari degli immobili, ma anche per tutti quelli che sono detentori di diritti reali sugli immobili oggetto di intervento e ne sostengono le spese come per esempio il nudo proprietario o usufruttuario. La stessa ha validità per l'acquisto di unità immobiliari ristrutturate da imprese di costruzione, ristrutturazione o cooperative sociali. In questo caso la detrazione riconosciuta è pari al 25% del prezzo dell'immobile e rientra sempre nel limite di 48,000 euro.

Adempimenti formali
Gli adempimenti da osservare riguardano prima di tutto la comunicazione di inizio lavori alla Agenzia delle Entrate inviata tramite AR su apposito modello al Centro Operativo di Pescara. Questa comunicazione deve includere i dati del contribuente, i dati dell'immobile, i diritti vantati sullo stesso e la data inizio lavori. Inoltre, questa informativa deve essere corredata da alcuni documenti che certifichino l'intervento o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta e di poterla esibire in qualsiasi momento. Ci sono alcune tipologie di intervento in cui è indispensabile certificare la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. In questo caso, i lavori prevedono un'ulteriore comunicazione da inviare all'ASL competente.

Pagamenti
La detrazione prevede che le spese sostenute siano pagate attraverso bonifico bancario o postale. Nella causale di versamento devono comparire i dati del contribuente ( o di tutti quelli che vogliono fruire della detrazione) e quali del beneficiario quali la partitiva IVA o codice fiscale. Al momento del pagamento del bonifico banche e poste operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Vengono escluse da questa modalità di pagamento le spese sostenute a favore dei Comuni come gli oneri di urbanizzazioni, Tosap ecc.

Come si può perdere la detrazione
In fine elenchiamo i casi in cui la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione non viene riconosciuta al richiedente e l'importo eventualmente ricevuto viene recuperato dagli uffici finanziari:

  • la comunicazione di inizio lavori non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
  • la comunicazione non contiene i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
  • non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
  • non è stata effettuata la comunicazione all'Asl competente, quando obbligatoria;
  • non vengono esibite le fatture o le ricevute relative alle spese;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
  • le opere edilizie sono difformi da quelle comunicate;
  • vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.